Segnalazioni di illecito – Whistleblowing

Normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo n. 24/2023, entrato in vigore il 30/03/2023 costituisce la normativa di attuazione nel nostro Paese della Direttiva Europea n.1937/2019 in materia di whistleblowing, sostituendo le disposizioni in materia previste dalla legge n.179/2017 per il settore pubblico e dal decreto legislativo n. 231/2001 per il settore privato

Come prevede l’art. 24 del Decreto, le nuove norme avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 per gli enti pubblici e per una parte dei soggetti del settore privato che ne sono destinatari 

Il Decreto ha introdotto diverse modifiche significative in ambito whistleblowing, mirate a rafforzare le tutele per i segnalanti e promuovere la trasparenza all’interno delle organizzazioni.

Ambito di applicazione soggettivo

Nel novero dei soggetti cui è riconosciuta protezione in caso di segnalazione sono ricompresi non solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi o con contratti atipici, gli azionisti, i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i liberi professionisti, i consulenti, i collaboratori esterni, i tirocinanti, i volontari, i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.

Soggetti tutti che vengono a conoscenza di condotte illecite nel loro contesto lavorativo.

L’ambito della tutela nei confronti di tali soggetti, nella triplice forma di tutela della riservatezza, tutela contro le ritorsioni e previsioni di cause di esclusione della responsabilità, deve essere assicurata anche quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto purché le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso o durante il processo di selezione

La nuova normativa ha ulteriormente allargato il perimetro dei soggetti che beneficiano della protezione -sempre con l’obiettivo di agevolare e incentivare l’attività del segnalatore riducendone il timore di ritorsioni e responsabilità- che arriva a ricomprendere i “facilitatori”, coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, alle persone legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela e ai colleghi di lavoro che operano all’interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante ma anche agli enti di proprietà del segnalante o in cui il segnalante lavora.

Misure di sostegno ai segnalanti (Enti del Terzo Settore):

Sono previste misure di sostegno ai segnalanti che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC è rinvenibile al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9

Canali di segnalazione:

Il D.lgs. 24/2023 prevede che le segnalazioni possano essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione: interna, esterna, tramite divulgazione pubblica.

Le 3 tipologie di segnalazione devono necessariamente essere utilizzate in modo progressivo e sussidiario, nel senso che il segnalante può effettuare:

  1. una segnalazione esterna solo se non ha potuto effettuare una segnalazione interna o se questa non ha avuto esito;
  2. una divulgazione pubblica solo dopo aver effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza esito
  1. Canale interno

Le segnalazioni possono assumere forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ma anche, su richiesta del whistleblower, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione in forma orale, previo consenso della persona segnalante, sarà documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione

L’art. 5 del D.Lgs 24/2023 contiene le nuove regole relative alla gestione del canale di segnalazione interna, introducendo un iter procedurale per l’attività di riscontro, verifica e analisi della segnalazione, con la finalità di assicurare una tempistica ragionevole e una efficiente gestione della segnalazione. Il RPCT deve:

  1. entro sette giorni dalla ricezione dare avviso di ricevimento al segnalante mantenere un’interlocuzione con il segnalante ove necessario;
  2. fornire “riscontro” - cioè dare comunicazione al segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  3. dare “seguito in modo diligente alla segnalazione valutando la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
  4. fornire informazioni chiare sul canale, sulle procedure imposte per le segnalazioni interne ed esterne. Queste informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i segnalanti nei luoghi di lavoro e pubblicate in apposita sezione sul sito internet (se presente).

 

  1. Canale esterno - Anac

II soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni esterne è Anac – art- 7- che ha attivato apposita piattaforma di segnalazione, che offre le medesime garanzie di riservatezza previste per il canale di segnalazione interna. Si rimanda al sito di Anac ove è possibile accedere alla piattaforma e vengono fornite informazioni e aggiornamenti utili sul tema:  https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing 

La segnalazione esterna – art. 6 D.Lgs 24/2023 - è una novità della nuova Direttiva

  1. Divulgazioni pubbliche

Si tratta di un canale di segnalazione residuale, che può essere utilizzato con garanzia di protezione, soltanto al verificarsi di determinate condizioni e cioè che il whistleblower:

  • abbia previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
  • abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Si evidenzia, infine, che è assolutamente opportuno, nel caso di presentazione della segnalazione con qualsiasi modalità, indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.  Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti dal D.Lgs 24/2023, la trasmissione tempestiva da parte di quest’ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing.

Progetto WhistleblowingPA

AGEC, per adempiere agli obblighi normativi, ha adottato dal 2018 la piattaforma informatica prevista nell'ambito del progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), sia dall'interno dell'Ente che dal suo esterno. La tutela della riservatezza è garantita in ogni circostanza.

Pur essendo cambiata la normativa, il canale interno di segnalazione (WhistleblowingPA) è il medesimo e la piattaforma utilizzata verrà automaticamente aggiornata, a partire dal 15/07/2023, per renderla conforme (https://www.whistleblowing.it/ )

Dopo aver preso visione dell'INFORMATIVA PRIVACY visibile al seguente link: , le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web https://agec.whistleblowing.it/

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Data di creazione: 09/03/2023
Data di ultima modifica: 16/04/2024